Ingiuria: come difendersi e ottenere il risarcimento del danno

Ingiuria come difendersi e ottenere il risarcimento del danno

Come dimostrare l’ingiuria e trovare le prove contro le offese ricevute: i testimoni, la registrazione, giuramento, confessione e interrogatorio.

 

Non esiste più una vera e propria difesa contro l’ingiuria: da quando è stato approvato il decreto legislativo sulla depenalizzazione di oltre 40 reati, e l’ingiuria è uscita fuori dal codice penale per diventare semplice illecito civile, l’unica carta che può giocarsi il soggetto ingiuriato è quella di un’azione volta al risarcimento dei danni. Ed è proprio qui che iniziano i veri problemi: se nel giudizio penale, infatti, la testimonianza della vittima veniva considerata elemento di prova, non così avviene nella causa civile, in cui l’attore non può testimoniare a proprio favore.

La conseguenza è drammatica: tutti gli illeciti di ingiuria consumati “a due”, ossia senza presenti se non la vittima e il colpevole, non potranno più essere dimostrati in giudizio e, quindi, risarciti (ne abbiamo parlato oggi in “Scompare l’ingiuria”).

 

La soluzione, dunque, è quella di iniziare a cambiare il modo di affrontare le situazioni delicate, ragionando in anticipo in termini di “prove processuali”. In buona sostanza, non vincerà più la causa chi ha davvero ragione, ma solo chi ha la prova più schiacciante. Un principio che è sempre stato valido nelle aule dei tribunali, ma che ora gli italiani sperimenteranno in relazione a uno degli illeciti più diffusi: quello appunto di ingiuria.

 

La parolaccia, l’insulto, l’imprecazione, lo scherno: tutto avrà un risvolto processuale solo nella misura in cui il soggetto leso potrà dimostrare il fatto. E certo tale dimostrazione – come detto – non potrà più essere la sua stessa testimonianza (come avveniva davanti al giudice penale), ma dovrà necessariamente provenire da altre fonti.

 

Ecco quindi un breve vademecum per cercare di incastrare, da domani in poi, chi vi offenderà.

 

 

La registrazione

Nel processo civile si può utilizzare la registrazione come prova, anche se si tratta di una prova molto labile, perché – in quanto riproduzione meccanica – può essere oggetto di facile contestazione.

 

Il soggetto che introduce deve prima avere cura di “sbobinare” il contenuto della registrazione in un documento cartaceo accludendolo al proprio fascicolo, poi allegando agli atti anche il supporto digitale su cui è avvenuta la registrazione stessa.

 

Ma attenzione: l’intercettazione della conversazione non può avvenire in qualsiasi luogo e a discapito dell’altrui privacy. Sebbene la Cassazione abbia più volte chiarito che è lecito registrare le conversazioni all’insaputa degli altri partecipanti, bisogna però evitare i luoghi come la residenza, l’auto privata o il posto di lavoro del soggetto registrato. Addirittura, secondo i giudici, la registrazione del collega avvenuta in azienda è anche causa di licenziamento.

 

La registrazione, allora, può avvenire al di fuori di contesti di privata dimora, come uno spiazzo, un giardino, un mezzo pubblico, l’ufficio o l’abitazione di chi registra, così come la sua auto.

 

È chiaro che la registrazione dovrà avere una qualità cristallina; sarà inoltre necessario che, dai dialoghi, si riesca a contestualizzare l’occasione (quanto meno in senso temporale, assegnando all’evento una quanto più precisa data del calendario).

In assenza di tali precauzioni, la controparte potrebbe contestarne il contenuto, rendendo più ardua l’opera dell’attore.

 

 

I testimoni

Il modo migliore per dimostrare un’ingiuria resta, quindi, la prova testimoniale. Che, purtroppo, non è sempre reperibile. L’ingiuria aggravata, quella cioè commessa alla presenza di più testimoni, sarà comunque facilmente punibile laddove i presenti accettino di testimoniare in giudizio.

 

Ma se si dovesse trattare di ingiuria avvenuta “a tu per tu”, sarebbe comunque possibile trovare un terzo testimone che dichiari di aver sentito ugualmente le frasi gridate al di là del muro o della porta. L’attendibilità del testimone viene valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento: questo in pratica significa che il magistrato è libero di credere o meno al teste a seconda delle circostanze.

 

Nel caso di ingiuria proferita nel corso di una telefonata, sarà necessario dimostrare di aver predisposto la chiamata con il sistema “viva voce”, di modo ché altri presenti potessero ascoltarne il contenuto, testimoniando sullo stesso.

 

La testimonianza indiretta, invece, non è considerata come prova. Si tratta delle frasi “sentite e riportate”, quando cioè qualcuno dichiari di sapere un fatto non per averlo visto o sentito personalmente, ma solo perché gli è stato riferito da un altro soggetto o dalla stessa parte processuale. Dunque, il testimone che dichiari di sapere perché “me lo ha detto Tizio” avrebbe reso del tutto inutile la propria dichiarazione.

 

 

Giuramento e confessione

Esistono, nel processo civile, due prove cui non si fa quasi mai ricorso, ma che, almeno in teoria, potrebbero risolvere il deficit dell’attore.

 

Il primo è il giuramento.

Il giuramento è la dichiarazione per mezzo della quale una parte afferma innanzi al giudice un fatto come vero, nella forma solenne prevista dalla legge.

Con il giuramento la parte attesta normalmente dei fatti per sé favorevoli (a differenza di quanto accade nella confessione) e non lo fa in modo spontaneo, ma provocato dall’altra parte oppure, in alcuni casi, dal giudice.

Una volta prestato il giuramento il giudice deve giudicare in base a quanto è stato attestato con il giuramento, non potendo ammettere prove contrarie.

La garanzia della veridicità è data, oltre che dal valore morale dell’atto, dalla sanzione penale che colpisce chi giura il falso in giudizio. In teoria, quindi, chi giura non dovrebbe mentire. Ribadiamo: in teoria. Ma se mente, egli vince ugualmente la causa. E non c’è verso di dimostrare il contrario o di tornare indietro.

 

Il secondo è la confessione.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte

Può essere resa:

 

–  all’interno di un giudizio: si parla a riguardo di confessione giudiziale. In tal caso, sotto il profilo probatorio, essa è “prova legale”, ossia (così come il giuramento) vincola il giudice a decidere per come dichiarato dal soggetto;

 

–  al di fuori di un giudizio: si parla di confessione stragiudiziale. In tal caso:

 

– se è stata resa da una delle parti direttamente alla controparte o al suo rappresentante legale e se viene provata in giudizio ha valore di piena prova;

– se è resa nei confronti di terzi estranei al giudizio o è contenuta in un testamento, ha valore di prova liberamente valutabile dal giudice.

 

 

Interrogatorio libero

Minore importanza ha l’interrogatorio libero poiché esso non ha valore di prova ma solo di indizio (e sempre che il magistrato intenda attribuire alla dichiarazioni un minimo di attendibilità).

In particolare – stabilisce il codice di procedura civile – il giudice, in qualunque stato e grado del processo, può ordinare la comparizione personale delle parti, in contraddittorio tra loro, ed interrogarle liberamente al fine di ottenere chiarimenti o spiegazioni sui fatti di causa. Viene, in tal modo, offerta alle parti la possibilità di chiarire, precisare e anche integrare le proprie ragioni e difese. Le parti possono, durante l’interrogatorio, farsi assistere dai rispettivi difensori. Non essendo sotto giuramento, anche in questa sede non sono obbligate a dire la verità. Possono, inoltre, decidere di non comparire o rifiutare di rispondere. In tal caso, il giudice può trarre argomenti di prova.

Per l’interrogatorio libero non è prevista la verbalizzazione scritta.

 

Le risultanze dell’interrogatorio non hanno valore confessorio, ma meramente indiziario e non integrano una prova piena: per questo non possono essere utilizzate dal giudice come prove ai fini della decisione. Il giudice può solo utilizzarle come fonti sussidiarie di convincimento o per rafforzare prove già acquisite, rimanendo comunque libero di disattenderle. In pratica, il magistrato può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento, ma in assenza di altre risultanze processuali non può attribuire efficacia probatoria al contenuto delle stesse.

 

 

Come difendersi dalla ingiuria

Alla luce di quanto detto, il processo civile offre prove molto rigide e vincolate, oltre le quali sarà difficile dimostrare l’esistenza dell’ingiuria.

Note

Autore immagine: 123rf com

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